febbraio 11 2009

Decreto Legge n. 112, 25 giugno 2008

Niente più discriminazioni nei confronti dei nostri professionisti per gli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio dei Ministri ha accolto la lettura che il CNPI aveva dato dell’art. 3, comma 76 della Finanziaria 2008. Infatti nella manovra triennale, approvata con decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 (pubblicata in G.U.n. 147 del 25/06/2008), all’art. 46 si legge che “si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. Di fatto, abolendo i limiti introdotti dalla Finanziaria, si conferma che l’iscrizione all’ordine è dal punto di vista degli incarichi equipollente alla specializzazione universitaria.

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